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Equitalia, intimazione nulla se non c’è cartella

Secondo quanto afferma la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna con la sentenza n. 1339/5/16, l’intimazione di pagamento di Equitalia è nulla se non vengono allegate ad essa le cartelle esattoriali. La CTP ha infatti ribadito che in tal caso le intimazioni di pagamento di Equitalia sono infatti nulle per carenza di motivazione, sulla base di quanto previsto dall’art. 7, legge n. 212/2000.

Il caso su cui si è espressa la Commissione cominciava in seguito all’impugnazione dell’intimazione di pagamento notificata da Equitalia al contribuente, in seguito alla quale veniva richiesto il pagamento di Irpef per l’anno di imposta 2002. Il ricorrente sosteneva invece che da un lato mancava la notifica delle cartelle esattive citate nell’intimazione e dall’altro lato veniva omessa l’allegazione degli stessi atti esattoriali, integrando – sostiene la tesi difensiva – il vizio di motivazione del sollecito di pagamento notificato da Equitalia in qualità di agente per la riscossione.

I giudici della Commissione Tributaria Provinciale hanno in merito osservato che l’art. 7, legge n. 212/2000, comma 3, in materia di “chiarezza e motivazione degli atti”, prevede che “sul titolo esecutivo deve essere riportata […] la motivazione della pretesa tributaria”. In aggiunta a ciò, anche il comma 1 del già ricordato art. 7 esige, sotto il profilo di motivazione degli atti di derivazione amministrativa, l’indicazione dei “presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione” della p.a., pertanto “se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama”.

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